argomento: News del mese - Diritto Tributario
Articoli Correlati: finanziamento soci - imposta di registro - copertura perdite
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 11276, emessa in data 29 aprile 2021, è intervenuta in tema di finanziamento soci e imposta di registro, precisando che il finanziamento soci esposto in un verbale di assemblea, nel corso del quale viene aumentato il capitale sociale di una società utilizzando, per liberarlo, la somma a credito del socio finanziatore, è soggetto ad imposta di registro con aliquota del 3%. Nel merito, i Giudici, in tema di imposta di registro, hanno confermato il principio stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 1, in base al quale “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate; ne consegue che va assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci, già inserito tra le poste passive del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, e ciò a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento medesimo”.