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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 4 marzo 2021 (ud. 2 dicembre 2020) n. 8795, nell’ambito di procedimento per il reato di stoccaggio di rifiuti speciali in assenza di autorizzazione, ha precisato come a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 318, comma 2 lett. a) D.Lgs. 152/06, spetti soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell’Ambiente, la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell’interesse pubblico e generale all’ambiente. Sarà facoltà di tutti i soggetti diversi dallo Stato, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, esercitare l’azione civile in sede penale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori e concreti, conseguenti alla lesione di diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se derivanti dalla stessa condotta lesiva. [Cfr. Cass. Pen. 44528/2018]