argomento: News del mese - Diritto Penale
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Con sentenza n. 12940 del 6 aprile 2021 (ud. 12 gennaio 2021), la Terza Sezione Penale della Suprema Corte ha sottolineato che «il reato previsto dall’art. 29, quinto comma, d.lgs. 81 del 2008 - che si pone in continuità normativa con la previsione di cui all’art. 4, comma secondo, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - punisce l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro anche con riguardo alle aziende che occupino fino a dieci addetti, in quanto le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, previste per tali aziende, non esonerano il datore di lavoro dall’obbligo di predisporre e tenere il predetto documento (Sez. 3, n. 23968 del 03/03/2011, La Carrubba, Rv. 250375). Anche in queste ipotesi, le modalità pur semplificate di adempimento dell’obbligo di valutazione richiedono l’individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori sono sottoposti e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi (cfr. Sez. 3, n. 4063 del 04/10/2007, dep. nel 2008, Franzoni, Rv. 238539). A norma dell’art. 28, comma 2, lett. a) e b) d.lgs. 81 del 2008, il contenuto qualificante e minimo del DVR deve quantomeno contemplare “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa” - ed i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che la disposizione richiama non possono andare a discapito della completezza e dell’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione - e “l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”».