argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Le dichiarazioni di terzi rese agli organi dell’amministrazione finanziaria non sono da sole sufficienti a supportare la presunzione di evasione e ricavi in nero, in quanto dette dichiarazioni testimoniali hanno un mero valore indiziario. É quanto ha statuito la Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 17 gennaio 2019 n. 1139 che, in accoglimento del ricorso di un contribuente, ha confermato l’indirizzo, ormai consolidato, secondo cui le dichiarazioni di terzi, assunte in sede extraprocessuale, hanno valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e devono pertanto essere supportate da riscontri oggettivi. In buona sostanza i giudici di legittimità hanno affermato il principio per cui “nel processo tributario, gli elementi indiziari, come la dichiarazione del terzo, concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri elementi di prova; se rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., essi danno luogo a presunzioni semplici (artt. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633…), generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale.”