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L’OIC ha recentemente pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 7, relativo agli “aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”, che si propone di analizzare sotto il profilo tecnico contabile le norme della legge di rivalutazione 2020 e, pertanto, deve essere applicato dalle società che redigono il bilancio d’esercizio secondo le disposizioni dettate dal codice civile. Il documento interpretativo in commento illustra in modo sistematico i profili contabili contenuti nella legge n. 126/2020 e nelle normative da essa richiamate e le indicazioni contenute negli OIC applicabili all’art. 110, commi 1- 7, del decreto Agosto e si propone di agevolare gli operatori nell’individuare e applicare le appropriate regole contabili. Per quanto attiene l’oggetto della rivalutazione, esse è facoltativa e opera in deroga rispetto alle disposizioni contenute nell’art. 2426 c.c.: possono, in particolare, essere oggetto di rivalutazione i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento, nonché i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico. La rivalutazione viene contabilizzata nell’attivo dello stato patrimoniale per il maggior valore dei beni rivalutati e, in contropartita, il corrispondente saldo viene contabilizzato in una voce di patrimonio netto. Il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva. Della rivalutazione effettuata devono essere fornite opportune informazioni nella nota integrativa, indicando le modalità adottate per rivalutare i beni ammortizzabili.