<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/06/2021 - Aumento di capitale nella s.r.l.: il socio ha la facoltà di cedere il diritto a terzi non soci.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 9 aprile 2021, n. 9460, ha affermato che in una società a responsabilità limitata – successivamente alla delibera di aumento del capitale sociale – il socio ha la possibilità di cedere il suo diritto di sottoscrizione ad un terzo non socio, a meno che lo statuto non lo proibisca o stabilisca limitazioni alla circolazione delle quote partecipative. La Suprema Corte ha sottolineato come la questione dipenda dall’interpretazione dell’art. 2481-bis c.c., il quale prevede che «in caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L’atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all’articolo 2482 ter, che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473 […]». Ciò che deve essere stabilito, quindi, è se il silenzio dello statuto per ciò che riguarda l’offerta ai terzi debba essere inteso come un divieto a cedere il diritto o meno. La Corte di Cassazione ha optato per un’interpretazione permissiva considerando che: i) l’articolo 2481-bis c.c. ha per oggetto la clausola statutaria che comprime ab origine il diritto di sottoscrizione del socio, mentre, nel caso de quo, la prospettiva è opposta, ovvero la concessione al socio del diritto di sottoscrizione; ii) il carattere personalistico della s.r.l. deve essere inteso, prendendo quale riferimento il disposto dell’art. 2469 c.c., in senso “debole”, ovvero utile a garantire l’entità della quota di partecipazione del singolo socio. Per tali ragioni, il silenzio dello statuto per ciò che riguarda il diritto di sottoscrizione permette al socio la cedibilità dello stesso.