argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con la sentenza n. 32096 del 12 dicembre 2018 la Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate affermando che la raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale gli atti tributari possono essere notificati direttamente dall’Ufficio, soggiace alle regole postali ordinarie, che non richiedono la compilazione di una relata e neppure l’annotazione specifica sull’avviso di ricevimento della qualità della persona cui è stato consegnato il plico. Dalla sentenza emerge, inoltre, che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione. In caso, poi, di consegna del plico a persona diversa dal diretto interessato, non è previsto l’invio a quest’ultimo di alcuna raccomandata informativa dell’avvenuta notificazione. Da tale impostazione ne discende la conseguenza per cui, “…… in tutti i casi di notifica postale "diretta" di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico”.