<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/06/2021 - Il vice-presidente del consiglio di amministrazione non risponde per i fatti successivi alle proprie dimissioni.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 17 maggio 2021, n. 13221, ha affermato che non può essere imputato alcun tipo di responsabilità al dimissionario per comportamenti attuati da altri amministratori in periodo successivo alle dimissioni, configurando responsabilità per fatto proprio e connessa ad un adempimento prescritto dall’art. 2385, comma 3 c.c. di competenza del collegio sindacale. Nel caso de quo, il vice-presidente del consiglio di amministrazione di una società veniva condannato per la mancata tenuta delle scritture contabili, per la distrazione delle risorse della società dai fini inerenti all’oggetto sociale e per la mancata convocazione dell’assemblea ex art. 2447 c.c. Avverso tale provvedimento, il convenuto proponeva appello asserendo: i) la non responsabilità per i fatti e gli illeciti erroneamente ascrittigli dalla sentenza e dal curatore in quanto egli nel primo caso aveva già cessato la carica di amministratore e nel secondo doveva ancora assumerla; ii) l’erronea affermazione da parte del collegio sindacale della mancanza di data certa delle dimissioni poiché non iscritte all’interno del registro delle imprese ai sensi dell’art. 2385 c.c., adempimento spettante alla società; iii) la prescrizione dell’azione ex art. 146 l.f. La Suprema Corte – constatata la presenza di prove sufficienti a dimostrare le affermazioni temporali del convenuto – ha sottolineato come il punto nodale sia la corretta applicazione dell’art. 2385 c.c.: su tale questione la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la non iscrizione della causa di cessazione è inopponibile alla società ma non al dimissionario il quale non può rispondere di fatti o illeciti commessi in epoca successiva alle sue dimissioni, in virtù di un’estensione di responsabilità nei confronti del soggetto medesimo per comportamenti compiuti da altri amministratori in periodo successivo.