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Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 16 marzo 2021, n. 1294, ha affermato che è configurabile il “conflitto d’interessi” quando l’amministratore persegue una finalità contrapposta e inconciliabile con quella della società rappresentata, tale da far conseguire – all’utilità per sé medesimo o per il terzo – un danno al patrimonio sociale. Il Tribunale di Torino ha sottolineato come per l’applicazione dell’art. 2475-ter c.c. – il quale al comma 1 prevede che «i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo l’accertamento» – sia necessario l’accertamento «[…] di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità di interessi di cui sono portatori rispettivamente, la società ed il suo amministratore, non essendo a tal fine sufficiente neanche la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali». In aggiunta a ciò, per l’annullabilità del contratto concluso – riprendendo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 14481/2008 – deve essere provata l’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante «non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro».