Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/06/2021 - Azione revocatoria possibile anche per le delibere assembleari.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 5 novembre 2020, n. 3867, ha affermato che può costituire oggetto di azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. anche la delibera assembleare di una società. Nel caso de quo, un soggetto non saldava le spese condominiali di due immobili di proprietà all’interno dei quali conduceva un’attività commerciale, subendo l’azione esecutiva immobiliare da parte del condominio. Poiché l’individuo in questione era anche socio unico e amministratore di una s.r.l. possedente un immobile e beni per un valore di 500.000 euro, il condominio richiedeva il pignoramento della quota totalitaria. Avendo conseguito nella società citata una perdita tale da rendere il patrimonio negativo, il convenuto provvedeva al ripianamento della perdita medesima attraverso riserve e versamenti in conto capitale e alla ricostituzione del capitale minimo attraverso un aumento di capitale offerto a sé stesso, al quale, però, rinunciava per consentire la sottoscrizione e il versamento alla figlia. Il Tribunale di Torino ha evidenziato come tale operazione contenga tutti i presupposti per configurare un’azione revocatoria: i) l’esistenza del credito del condominio verso l’autore dell’atto revocando anteriormente all’effettuazione dello stesso; ii) l’eventus damni, ovvero il rischio che i beni del venditore diventino insufficienti, ravvisabile anche nella maggiore difficoltà di espropriazione a causa del transito dell’intero capitale sociale alla figlia del convenuto. In tale caso, non rileva che l’oggetto della revocatoria non sia il trasferimento diretto di una quota societaria ma una delibera assembleare, contando soltanto il risultato ottenuto; iii) la scientia damni, ovvero la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio al soddisfacimento del creditore, rispetto alla quale è sufficiente la previsione dell’insolvenza da parte del debitore medesimo. In tal caso, la prova della conoscenza del danno spetta al revocante, ma essa può essere fornita attraverso presunzioni; iv) la consapevolezza da parte del terzo, la cui dimostrazione spetta sempre al revocante anche per mezzo di presunzioni.