argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello del 10 maggio 2021, n. 319, ha precisato che per le riduzioni dei debiti anteriori al piano di risanamento attestato, ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. d) l.f., non trova applicazione l’esenzione prevista dall’art. 88, comma 4-ter, del TUIR, e, quindi, le stesse sono da considerare sopravvenienze attive imponibili. L’Agenzia chiarisce che l’esenzione riguarda le riduzioni di debito in esecuzione del piano attestato pubblicato presso il registro delle imprese, anche se non espressamente previste nel piano, ma che discendano da esso; non trovano quindi applicazione le esdebitazioni non condizionate in alcun modo dal piano e che derivano da accordi anteriori all’attestazione.