argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello n. 340 del 13 maggio 2021, ha chiarito che la nota di variazione IVA negli accordi di ristrutturazione può essere emessa successivamente all’omologazione dell’accordo e solo fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è intervenuta l’omologazione. Notevole la differenza rispetto alle procedure concorsuali, sia perché trattasi di procedure non vincolanti per i creditori estranei, sia per l’assenza di limitazioni all’attività gestoria del debitore. In caso di emissione prima dell’omologa o successivamente al termine per la presentazione della dichiarazione IVA, il debitore può non registrare il documento.