argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 novembre 2020, n. 11925, depositata il 6 maggio 2021, ha chiarito che l’imposta di registro sul decreto di omologa che deve essere applicata agli effetti traslativi derivanti dall’omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore è da calcolarsi con aliquota proporzionale e non fissa. La base imponibile è data dal valore dei beni trasferiti, al netto dell’accollo dei debiti fallimentari.