argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 5 febbraio 2021, n. 13221, depositata il 17 maggio 2021, ha chiarito che, al fine di individuare profili di responsabilità dell’amministratore, rileva la data delle dimissioni da egli rassegnate: costui non può ritenersi responsabile per fatti commessi successivamente. Per la Suprema Corte è da ritenersi irrilevante la data di iscrizione – se successiva – delle dimissioni nel registro delle imprese: l’amministratore dimissionario non può essere responsabile per fatti compiuti da altri amministratori successivamente alla data delle proprie dimissioni.