<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/06/2021 - Liquidazione del compenso del curatore in caso di concordato fallimentare.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 aprile 2021, n. 15168, depositata il 31 maggio 2021, ha affermato che in caso di fallimento che chiude con concordato il compenso al curatore deve essere liquidato dopo l’approvazione del rendiconto e, eventualmente, al termine dell’esecuzione del concordato. L’ordinanza precisa che il compenso del curatore è unico e spetta anche per l’attività di sorveglianza svolta in seguito all’omologazione; inoltre, il parametro su cui liquidare il compenso deve essere il valore di quanto attribuito ai creditori, mentre non devono essere considerati i crediti ammessi con riserva e i crediti impugnati.