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Articoli Correlati: riassunzione giudizio di reclamo - art. 18 l.f. - rito camerale e ricorso
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 19 gennaio 2021, n. 8980, depositata il 31 marzo 2021, ha stabilito che il giudizio di reclamo ex art. 18 l.f. deve essere riassunto, dinanzi al giudice del rinvio, con ricorso, non con citazione, trattandosi di procedimento da svolgersi con rito camerale. In definitiva, in materia fallimentare il giudizio di rinvio non è sottoposto al rito ordinario di cui all’art. 392, comma 2, c.p.c.