argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 19 gennaio 2021, n. 8982, depositata il 31 marzo 2021, ha stabilito che integra la fattispecie di “abuso del processo” e, pertanto, è da ritenersi inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata al solo fine di procrastinare la dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, la domanda di concordato preventivo ritenuta inammissibile era successiva alla presentazione di un ricorso ex art. 182-bis l.f., rimasto senza esito, e di una proposta di concordato preventivo, presentata in sequenza e dichiarata inammissibile per mancata approvazione dei creditori. La Suprema Corte fornisce, con l’occasione, una definizione di “abuso del processo”, che si concretizza ogni qualvolta vengono utilizzati strumenti processuali per perseguire “finalità eccedenti o deviate” rispetto a quelle per le quali sono normativamente preposti, attraverso la violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo. La Suprema Corte ha, infine, chiarito che la dichiarazione di fallimento può intervenire anche in pendenza di impugnazione del decreto di inammissibilità, di revoca o di rigetto del concordato preventivo, non sussistendo tra le due procedure – concordato preventivo e fallimento – rapporti di pregiudizialità tecnico-giuridica.