argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con Sentenza del 27 aprile 2021, n. 12154, depositata il 7 maggio 2021 – a seguito di Ordinanza di rimessione n. 21961 – si è espressa sul tema della decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio interrotto per intervenuto fallimento di una delle parti. In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto, secondo cui, successivamente alla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo, a pena di estinzione ex art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna delle parti. Al fine del decorso del termine de quo, la dichiarazione giudiziale, qualora non pronunciata in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., deve essere notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato, ovvero dall’ufficio giudiziario, qualora la pronuncia sia avvenuta d’ufficio, avendo il giudice appreso, in altro modo, dell’avvenuta dichiarazione di fallimento della parte.