argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Roma, con Decreto del 19 aprile 2021, si è espresso ritenendo configurabile la consecuzione tra il fallimento e la procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 e ss. l. 3/2012, al fine del riconoscimento in quest’ultima procedura della natura prededucibile dei crediti sorti in occasione e in funzione del precedente fallimento. Ciò in quanto la procedura di liquidazione del patrimonio può essere assimilata al fallimento, sia dal punto di vista strutturale sia per gli effetti che seguono all’apertura, quali lo spossessamento del debitore, la nomina di un liquidatore giudiziale e la soddisfazione dei creditori attraverso la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore, con conseguente inquadramento della procedura di liquidazione del patrimonio nelle procedure concorsuali.