argomento: News del mese - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta alla consulenza giuridica n. 1/2019 ha chiarito che la cessione del credito IVA futuro acquisisce validità ed efficacia anche nei confronti dell’Erario soltanto a seguito della sua richiesta di rimborso in dichiarazione annuale e all’espletamento delle formalità previste dall’art. 43bis del D.P.R. 602/1973. Con la risposta de qua l’Agenzia “……ritiene che la cessione del credito tributario “futuro” acquisti efficacia, anche ai fini fiscali, quando il medesimo credito viene chiesto a rimborso nelle dichiarazioni dei redditi o IVA, sempreché siano rispettate le modalità di cui all’articolo 43-bis del DPR n. 602 del 1973. La ratio che esclude in genere la cessione di un credito tributario prima della sua indicazione nella dichiarazione, consentendola solo nel caso in cui il medesimo sia già stato chiesto a rimborso, risiede nell’esigenza di certezza e trasparenza dei rapporti tributari tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. Prima che sia presentata la dichiarazione, infatti, l’Amministrazione non può sapere se il credito formatosi negli anni precedenti e nell’esercizio in corso venga o meno utilizzato in compensazione di eventuali debiti tributari e previdenziali”.