argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 febbraio 2021, n. 13468, depositata il 18 maggio 2021, ha ribadito il principio secondo cui la non imputabilità al debitore dell’inadempimento del concordato non rileva ai fini della risoluzione dello stesso, non essendo il concordato un contratto a prestazioni corrispettive, bensì un istituto avente natura negoziale con fini pubblicistici. Il concordato, viene sottolineato, può essere risolto, ex art. 186 l.f., qualora emerga che esso abbia perso la funzione satisfattiva dei creditori, a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, salvo che l’inadempimento degli obblighi concordatari non abbia una scarsa valenza.