argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 febbraio 2021, n. 13514, depositata il 18 maggio 2021, ha precisato che la vendita coattiva della quota del socio moroso, disciplinata dall’art. 2466 c.c., fa parte del coacervo di azioni esecutive contemplate dall’art. 168 l.f. volte a soddisfare coattivamente il credito. Ritenuta la natura dell’azione in parola, occorre però tenere in considerazione il prevalente interesse della massa dei creditori concordatari rispetto a quello (pur meritevole, ma subordinato) del singolo creditore e, conseguentemente, qualora l’attività sia in contrasto con il principio della par condicio creditorum, l’azione non può essere ammessa (sussistendo una procedura concorsuale).