argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
Articoli Correlati: consumatore - costi recurring - nullità
Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 23 aprile 2021, pubblicata in data 4 maggio 2021, n. 25236, è intervenuto in materia di prestiti contro cessione del quinto, stabilendo che la clausola che esclude la restituzione dei costi non goduti ex art. 125 t.u.b. è nulla poiché contraria a norma imperativa. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il consumatore non può essere privato del diritto all’equa riduzione quanto ai costi recurring, risultando in ogni caso nulla la clausola che pretenda di estendere l’irripetibilità della prestazione a tali costi, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausola vessatoria ex art. 33 cod. consumo.