argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la sentenza 31 maggio 2021 n. 15119, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’art. 4, comma 9, della Legge n. 223/1991 impone che la comunicazione ivi prevista, in quanto finalizzata a consentire ai lavoratori, ai sindacati e agli organi amministrativi interessati di controllare la correttezza della comparazione, contenga, oltre che l’elenco dei lavoratori licenziati, “l’indicazione puntuale delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta” e, quindi, l’indicazione completa dell’elenco (nominativo) dei lavoratori e dei punteggi a ciascuno di essi attribuito. Pertanto, il termine di sette giorni previsto dall’art. 4 citato, per l’invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali, ha carattere cogente e perentorio e la sua violazione determina l’invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere.