argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
Articoli Correlati: attività professionali o volontarie con minori - casellario giudiziale - sanzione amministrativa
Con la nota 17 giugno 2021 n. 967, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento sanzionatorio applicabile in relazione alla violazione dell’obbligo previsto dall’art. 25 bis, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. Tale disposizione prevede l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale per il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie al predetto obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2014, del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere contestualmente più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione sarà irrogata una sola volta.