argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Cassazione, con la sentenza n. 20188/21, ha chiarito che il liquidatore della società risponde del reato di omesso versamento dell’Iva dichiarata e non versata dall’amministratore cui subentra. Nel caso di specie gli il liquidatore ha presentato ricorso in cassazione in quanto la dichiarazione IVA era stata presentata dal precedente amministratore mentre l’onere di versamento, secondo gli Ermellini, incombeva su ricorrente in quanto la norma prevede che l’obbligo di versamento incombe sul soggetto che ha la «rappresentanza al momento della scadenza dell’obbligo di versamento». La Suprema Corte, nel cassare il ricorso presentato dal contribuente, hanno ribadito la responsabilità del “soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore, nonché, come nella specie, di liquidatore, di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti».