argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5744 del 3 marzo 2021, ha sancito che le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.