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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 342 del 7 gennaio 2019 (ud. 25 ottobre 2018) ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 44 co. 1 lett. b) del d.P.R. 380/01 per aver realizzato, senza permesso di costruire, una struttura di copertura di una preesistente piscina. I giudici, in particolare, hanno ribadito che, in materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale ma deve ricollegarsi alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare “obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione”. La copertura della piscina utilizzata “stagionalmente” per diversi anni durante i mesi meno caldi, a parere della Corte, non può ritenersi destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee e la realizzazione della stessa richiede pertanto regolare permesso di costruire.