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Con sentenza n.10181 del 17 marzo 2021 (ud. 10 dicembre 2020), la Quarta Sezione della Suprema Corte ha sottolineato che il concetto di rischio specifico del datore di lavoro è «legato “alle competenze settoriali di natura tecnica, alla conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o all’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine” generalmente mancante in chi opera in settori diversi (Sez. 4, n. 31296 del 17/05/2005 - dep. 19/08/2005, Mogliani, in motivazione e con riferimento al disposto dell’art. 7, comma 3 u.p., d.lgs. 626/1994; cfr. anche Sez. 4, n. 14440 del 05/03/2009 - dep. 02/04/2009, P.C., Ferrara e altri, Rv. 243882). E’, dunque, un rischio connesso alle competenze proprie del datore di lavoro in relazione al settore di appartenenza, come si evince dalle stesse parole del legislatore che già con l’art. 7, comma 3, d.lgs. 626/1994 ed ora con l’art. 26, d.lgs. 81/2008, che nel delimitare il rischio interferenziale, ne ha escluso l’estensione “ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 7 cit., comma 3 u.p., ed art. 26, comma 3 cit.). […] il rischio specifico del datore di lavoro “è il negativo di quello affidato alle cure del coordinatore per la sicurezza” (cfr. Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016, Bellotti e altro, in motivazione), in qualche modo individuando ‘a contrario’ il contenuto del rischio specifico, rispetto a quello generico, che inerisce solo all’interferenza fra attività lavorative facenti capo ad imprese e soggetti diversi che operano nello stesso spazio lavorativo (committente ed appaltatore o imprese diverse che svolgano la loro attività nel medesimo luogo, cantiere o sede aziendale)».