<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/06/2021 - Delega di funzioni, principio di effettività e responsabilità del datore di lavoro.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con sentenza n. 11701 del 29 marzo 2021 (ud. 17 dicembre 2020), la Quarta Sezione penale della Suprema Corte ha sottolineato che il principio c.d. dell’effettività esula dalla sussistenza della delega di funzioni di cui all’art. 16 d.lgs. 81/2008». La Corte, infatti, ha sottolineato che «nella maggior parte dei casi è proprio laddove la delega manca che viene in rilievo l’assunzione di fatto della posizione di garante propria del datore di lavoro, strettamente connessa all’ingerenza nell’attività svolta dall’impresa, da un soggetto che non ne riveste formalmente la figura, ma ne assume di fatto i poteri. È proprio in relazione a dette situazioni che l’art. 299 d.lgs. 81/2008 fa gravare gli obblighi di tutela su chi concretamente svolge le funzioni del datore di lavoro, del dirigente o del preposto». Sicché, prosegue la Corte, «la ‘confusione’ di ruoli derivante dalla mancata regolazione dei rapporti fra più imprenditori che operano nello stesso cantiere facendo ricorso alla medesima manovalanza e l’assenza di formalizzazione del rapporto di lavoro con l’uno o con l’altro, non può incidere sugli oneri di prevenzione dai rischi per l’incolumità dei lavoratori, risolvendosi in un continuo rimbalzo della responsabilità datoriale, dovendo questa ricadere su ciascuno dei soggetti che organizzano l’attività ed operano nel cantiere avvalendosi della prestazione dei lavoratori, dando loro direttive, ancorché ciò si risolva in una subordinazione di fatto dei medesimi. Ed è in questo che si estrinseca il principio dell’effettività».