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Con sentenza n. 4480 del 5 febbraio 2021 (ud. 7 novembre 2020), la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha ricordato che «in caso di distacco di un lavoratore da un’impresa a un’altra, i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita (cfr. sez. 4 n. 37079 del 24/6/2008, Ansaloni, Rv. 241021)». Inoltre la Corte ha sottolineato che «tali principi sono stati anche ulteriormente calibrati, soprattutto alla luce della modifica legislativa introdotta dall’art. 3 c. 6, d.lgs. 81/08, che ha espressamente disciplinato l’ipotesi del distacco del lavoratore ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 276/03, prevedendo che, in tal caso, “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”». Di conseguenza, conclude la Corte, «sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici che restano a carico del datore di lavoro distaccante (cfr. sez. 4, n. 31300 del 19/4/2013, Farinotti ed altro, Rv. 256397)»; in quanto, «la ripartizione operata dal legislatore tiene conto della reale allocazione dei poteri di direzione e di organizzazione dell’ambiente di lavoro e rende inattuale il tradizionale riferimento alle note premesse normative (quali la clausola generale di cui all’art. 2087 cod. civ.) per delineare e delimitare estensione e contenuto della posizione di garanzia del distaccante, soprattutto con riferimento alla fase della esecuzione del contratto (per quella antecedente valendo la consueta griglia normativa). Il distaccante, prima che abbia corso il distacco, ha la titolarità degli obblighi tipici della posizione datoriale; in quell’area in cui i poteri direttivi si attenuano per la sempre maggiore incombenza degli analoghi poteri del distaccatario quegli obblighi assumono i contenuti resi possibili dalla particolarità di tale vicenda. Nel momento in cui trova esecuzione la prestazione del lavoratore distaccato, il datore di lavoro distaccatario assume tutti gli obblighi prevenzionistici, eccezion fatta per quello di informazione e di formazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali vi è il distacco».