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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 17 maggio 2021, n. 13221, ha affermato che l’amministratore dimissionario non può essere ritenuto responsabile per fatti o illeciti commessi posteriormente alle proprie dimissioni, anche nel caso in cui la cessazione dalla carica non sia stata iscritta nel Registro delle Imprese. Nel caso de quo, i consiglieri e i sindaci di una società fallita venivano condannati in primo grado al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 146 l.f. e degli artt. 2393 e 2394 c.c. per diversi addebiti tra cui l’omessa ed irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie e alcune condotte distrattive. Avverso tale provvedimento, alcuni proponevano appello; tra questi figurava il vicepresidente il quale lamentava l’erronea attribuzione delle qualità di amministratore fino alla data di dichiarazione di fallimento, avendo il medesimo rassegnato le proprie dimissioni in periodo antecedente. Inoltre, egli affermava come fosse stata erroneamente stabilita la mancanza di data certa delle dimissioni a causa della non iscrizione dell’atto presso il Registro delle Imprese, essendo quest’ultimo un obbligo a carico della società. La Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello, asserendo l’opponibilità delle dimissioni ai terzi soltanto in caso di pubblicazione nel Registro delle Imprese; il vicepresidente proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha sottolineato, in primo luogo, come il punto fondamentale delle fattispecie in esame sia la corretta applicazione dell’art. 2385 c.c. Riprendendo le sentenze n. 25980/18 e 8516/09, la Corte di Cassazione ha affermato come la mancata iscrizione della cessazione nel Registro delle Imprese sia inopponibile alla società ma non all’amministratore dimissionario, e come non possa essere configurata un’estensione di responsabilità nei confronti di quest’ultimo per comportamenti posti in essere da altri amministratori successivamente alle dimissioni. Tale conclusione viene confortata da due motivazioni: i) si tratta di responsabilità per fatto proprio; ii) l’iscrizione presso il Registro delle Imprese è un adempimento a carico del collegio sindacale.