Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

06/07/2021 - Trasformazione progressiva: limiti all’eliminazione della responsabilità illimitata.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

Articoli Correlati: trasformazione - responsabilità illimitata - obbligazioni

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13772/21, si è soffermata su alcuni aspetti importanti per ciò che riguarda l’operazione di trasformazione di una società di persone in società di capitali. In primo luogo, la Suprema Corte ha sottolineato come per l’individuazione del momento di passaggio dei soci da responsabilità illimitata a responsabilità limitata debba essere considerato quanto disposto dagli artt. 2500, comma 3 e 2500-quinquies c.c.: il primo fissa l’efficacia della trasformazione dall’ultimo adempimento pubblicitario richiesto, mentre il secondo stabilisce la limitazione di responsabilità dei soci per i debiti sorti anteriormente all’operazione soltanto nel caso in cui i creditori abbiano fornito il proprio consenso. Di conseguenza, il riferimento, con particolare riguardo alle obbligazioni basate su di un accordo, deve essere posto al tempo in cui il negozio viene concluso. La liberazione dei soci illimitatamente responsabili si manifesta, in ogni caso, come un atto di rinuncia del creditore, esprimibile secondo due differenti modalità: i) la prima è la remissione del debito prevista nella parte finale dell’art. 2500-quinquies, comma 1 c.c., la quale – come stabilito dalla Sentenza n. 9464/2020 – presuppone una chiara e inequivocabile volontà abdicativa del creditore, non ravvisabile in un comportamento concludente; ii) la seconda ipotesi è contemplata nell’art. 2500-quinqiues, comma 2, ma all’interno di un particolare percorso di volontà del creditore da intendersi in senso restrittivo, sia perché espressione di una volontà abdicativa di un diritto, sia perché la necessità di una comunicazione per negare la prestazione del consenso conferisce un valore giuridico al silenzio. Per tale ragione, la Corte di Cassazione, riprendendo le Sentenze n. 11994/2002 e 29745/2020, ha sottolineato come l’informativa prevista dalla normativa debba avere quale oggetto specifico la trasformazione, e, contestualmente, debba essere trasmessa ai singoli creditori secondo modalità che assicurino la dimostrazione dell’avvenuto ricevimento. Conseguentemente, non assume valore la conoscenza dell’operazione di trasformazione secondo altre procedure.