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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 1° giugno 2021, n. 15276, ha affermato che l’esercizio abusivo da parte del socio di maggioranza del diritto di voto in sede di approvazione del bilancio non può integrare l’esercizio – anch’esso abusivo – dell’attività di direzione e coordinamento, alla quale si applica il principio di Business Judgment Rule. L’art. 2497 c.c. ha, infatti, stabilito la tipologia funzionale dell’attività di direzione e controllo, fondandola su due elementi: i) lo scopo operativo dell’ente sopra-ordinato, consistente nel perseguimento dell’interesse dell’intero gruppo; ii) un modello di relazioni strutturali-organizzative poste ad un livello superiore rispetto agli interessi particolari di ogni società eterodiretta. L’ingerenza della capogruppo, inoltre, deve assumere carattere continuativo, non potendosi esaurire in atti isolati e sporadici o nella mera espressione del voto nell’assemblea della società partecipata. Una conferma a tale principio viene data dall’art. 2497-sexies c.c., il quale si limita a presumere che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata dall’ente controllante ex art. 2359 c.c., con la conseguenza che tale potenzialità possa anche non tradursi in atti operativi concreti. I presupposti appena esaminati non sono rinvenibili nella mera approvazione del bilancio, e, in ogni caso, per la configurabilità del diritto al risarcimento del danno ex art. 2497 c.c. dovrebbe essere dimostrata anche la difformità delle scelte adottate rispetto a quelli in linea con i corretti principi economico-aziendali. Inoltre, non essendo definiti i “principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale” ai sensi dell’art. 2497, comma 1 c.c., ci si deve necessariamente riferire al criterio della Business Judgment Rule. La Corte di Cassazione ha evidenziato come, nel caso di specie, tale principio non comporti di sé l’esonero di responsabilità da parte dell’Amministrazione statale in caso di intervento di un socio pubblico di maggioranza che eserciti i poteri di direzione e controllo per la tutela di un interesse pubblico e provochi un depauperamento del patrimonio delle società eterodirette. In tale fattispecie devono essere verificati gli elementi prescritti dall’art. 2497 c.c.