<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

06/07/2021 - Società di persone: sufficiente l’allegazione dell’inadempimento per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 maggio 2021, n. 12567, ha affermato che per la richiesta di risarcimento del danno da parte di una società di persone dovuta all’indebita distrazione di somme da parte dell’amministratore è sufficiente l’allegazione dell’inadempimento, mentre compete all’amministratore medesimo la dimostrazione della destinazione delle risorse all’estinzione di debiti sociali o per lo svolgimento di attività sociali. La Suprema Corte, analogamente a quanto affermato in precedenti pronunce in merito alle società di capitali, ha evidenziato in primo luogo come la responsabilità dell’amministratore nei confronti della società abbia natura contrattuale; in considerazione di ciò, per l’azione di risarcimento del danno devono essere allegate le violazioni compiute dagli amministratori, ma anche provato il nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno. Al convenuto spetta, invece, l’onere di dimostrare la non imputabilità alla propria condotta del fatto contestatogli. Accanto a tale tipologia di responsabilità, coesiste, nelle società di persone, anche quella di tipo extra-contrattuale: infatti, in tale tipo di società il diritto alla percezione degli utili nasce al momento dell’approvazione del rendiconto ex art. 2262 c.c., e, se l’amministratore non provvede alla redazione del medesimo, il socio non può percepire gli utili prodotti. In tal modo, si configura un danno indiretto ed immediato nei confronti del socio che può far valere la responsabilità extra-contrattuale degli amministratori ai sensi dell’art. 2395 c.c.: la società personale, infatti, è sede di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci e, di conseguenza, risulta applicabile quanto previsto per la società per azioni. La Suprema Corte ha sottolineato, riprendendo la sentenza n. 16416/2007, che per l’azione di responsabilità extra-contrattuale deve sussistere un pregiudizio che non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma che sia direttamente riferibile al socio.