<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

06/07/2021 - Dei debiti anteriori alla scissione risponde la beneficiaria illimitatamente e solidalmente.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

Articoli Correlati: scissione parziale - debiti anteriori - responsabilità della beneficiaria

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 15 giugno 2021, n. 16870, in tema di scissione parziale, ha affermato che la società beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente per i debiti fiscali della scissa inerenti a periodi di imposta anteriori all’operazione. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha osservato che la responsabilità solidale delle società risultanti dalla scissione – ai sensi dell’art. 2506-bis e art. 2506-quater c.c. – è limitata al valore dell’effettivo patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria. Tale limitazione di responsabilità non trova applicazione con riguardo ai rapporti tributari, in quanto degli obblighi fiscali della scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia della scissione risponde non soltanto la società scissa ma anche la società beneficiaria. “Tale responsabilità, valevole ‘per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi ed ogni altro debito’ afferente al rapporto tributario, ha natura solidale, e per essa non è previsto alcun limite quantitativo riconducibile al patrimonio assegnato con l’operazione straordinaria (art.173, co. 12 e 13, D.P.R. 917/86)”.