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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 23 giugno 2021, n. 17957, ha precisato che la cancellazione della società di persone inattiva dall’Albo delle imprese artigiane non determina gli effetti estintivi e successori tipici dalla cancellazione della società dal Registro delle imprese. La Suprema Corte ha sottolineato che ove non siano trascorsi tre anni per la cancellazione d’ufficio della società dal Registro delle imprese, ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, la società esiste e conserva la propria capacità di stare in giudizio.