argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 30 settembre 2020, n. 12559, depositata il 12 maggio 2021, ha ribadito che alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi si applicano le norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa (l’art. 55 e l’art. 120 l.f.); pertanto, i creditori riacquistano, alla chiusura della procedura, il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi. La sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari, si precisa, vale solamente all’interno del concorso, mentre, nei rapporti intercorrenti tra ciascun creditore e il fallito, gli interessi continuano a maturare. Quindi, una volta chiuso il fallimento, ovvero l’amministrazione straordinaria, i creditori possono richiedere al debitore tornato in bonis il pagamento della residua somma ammessa al passivo e gli interessi sul capitale maturati durante la pendenza della procedura (il deposito della domanda di ammissione al passivo, infatti, si sottolinea, determina l’interruzione della prescrizione del credito per l’intera durata della procedura).