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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 23 marzo 2021, n. 16323, depositata il 10 giugno 2021, ha ribadito come, nel caso di dichiarazione di fallimento sopravvenuta nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’ammissione al passivo non sia ipotizzabile neppure con riserva, considerando peraltro irrilevante il fatto che il decreto ingiuntivo fosse stato concesso provvisoriamente esecutivo. Pertanto, ne discende l’inopponibilità del decreto nei confronti del fallimento (non avendo inoltre dimostrato, con altri mezzi, l’esistenza e la consistenza del credito invocato). La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito il tema dell’insinuazione al passivo sulla base di un decreto ingiuntivo, rilevando come non sia necessaria la dichiarazione di esecutività ex artt. 653 o 654 c.p.c. nell’ipotesi in cui il giudizio di opposizione si sia concluso con ordinanza di rigetto o di estinzione divenuta definitiva prima della dichiarazione di fallimento.