argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 gennaio 2021, n. 15193, depositata il 1° giugno 2021, ha stabilito che è da ritenersi applicabile alle vendite disposte nellʼambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa lʼart. 44 del D.P.R. 131/86, che dispone lʼassunzione, quale base imponibile dellʼimposta di registro, del prezzo di aggiudicazione, in caso di vendita di beni mobili e immobili nellʼambito delle procedure di espropriazione forzata ovvero attraverso asta pubblica. Lʼapplicazione dellʼart. 44 del D.P.R. 131/86 anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa è pacifica, atteso che le vendite si svolgono sotto il controllo dellʼautorità amministrativa e per mezzo di asta pubblica, così da garantire lʼaggiudicazione al miglior offerente.