argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 novembre 2018, n. 10523, depositata in data 15 aprile 2019, ha confermato – in linea con le precedenti pronunce in materia – che l’onere e la responsabilità di presentare istanza di fallimento in proprio spetta esclusivamente all’amministratore della società e, in caso di liquidazione, al liquidatore, in quanto è esclusa la competenza dell’assemblea dei soci. Infatti, il fallimento non rientra più tra le cause di scioglimento individuate nell’art. 2484 c.c. e – pertanto – la richiesta di fallimento in proprio presentata dal liquidatore non è ricompresa tra le competenze dell’assemblea dei soci, non incidendo sulla vitalità della società. I liquidatori godono di tutta l’autonomia necessaria al fine di compiere ogni atto utile alla liquidazione della società e, quindi, la possibilità di presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio; e tale elevato grado di autonomia è riconosciuto in quanto possono essere sanzionati penalmente in caso di aggravamento del passivo societario per ritardo nella presentazione dell’istanza di fallimento.