argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 dicembre 2020, n. 16958, depositata il 16 giugno 2021, ha stabilito che sono da ritenersi inefficaci ai sensi dellʼart. 44 l.f. i pagamenti di debiti tributari eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, anche se effettuati, per compensazione, a seguito di riscossione coattiva. In tal caso, vi è pertanto lʼobbligo per lʼErario di restituire le somme riscosse e di insinuare al passivo il proprio credito. Lʼinefficacia de qua investe, quindi, anche i pagamenti di debiti tributari e previdenziali, sebbene relativi a ritenute operate sulle retribuzioni di pertinenza dei lavoratori. È altresì inefficace lʼutilizzo, da parte del fallito, successivamente allʼapertura del concorso, di un credito ante fallimento, rientrando questʼultimo – unitamente ai suddetti debiti – nel patrimonio oggetto di spossessamento ai sensi dellʼart. 42 l.f.