<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

06/07/2021 - Distrazione non configurabile se lʼamministratore ha comunicato al curatore lʼesistenza del bene.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 maggio 2021, n. 21712, depositata il 3 giugno 2021, ha chiarito che è esclusa lʼintegrazione del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva qualora non si sia verificato un effettivo distacco del bene dal patrimonio sociale. La Suprema Corte ha dapprima affermato che per distacco è da intendersi anche la sola destinazione del bene «ad uno scopo diverso da quello doveroso», non essendo necessario che si verifichi la sua giuridica estromissione; tuttavia, il distacco deve risultare effettivo. Alla luce di tale principio, gli Ermellini hanno escluso lʼaddebito del reato distrattivo allʼamministratore che aveva comunicato al curatore lʼesistenza del bene e fornito le indicazioni per il recupero del medesimo.