argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 giugno 2021, n. 3054, ha stabilito che anche il procedimento di accertamento dello stato passivo riguardante le domande di insinuazione tardiva di cui all’art. 101 l.fall, benché la relativa trattazione sia frazionabile in più udienze, si conclude con il decreto di esecutività reso ex art. 96, ultimo comma, l.f. Il termine di impugnazione dello stesso decorre solo dalla sua comunicazione, mentre deve ritenersi inammissibile un’impugnazione del provvedimento di ammissione di singoli crediti perché contrastante con l’esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo.