argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 giugno 2021, n. 4713, ha affermato che, in sede di liquidazione del compenso al professionista, il giudice può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nella relativa istanza, lo abbiano indotto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli riportare tutti, essendo in ogni caso tenuto, in ottemperanza all’obbligo di motivazione, a prendere in esame anche per implicito tutta la materia controversa. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva liquidato ai commissari giudiziali di un concordato un compenso in misura raddoppiata rispetto a quella indicata nell’istanza, limitandosi genericamente a richiamare l’art. 39 l.f. ed i criteri previsti dal d.m. n. 30/2012, senza l’indicazione dei parametri di attivo e passivo concretamente considerati per la liquidazione e senza precisare la ragione della deroga ai valori ricavabili dall’inventario.