argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: licenziamento - impugnazione - fallimento - reintegrazione - esclusione
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 marzo 2021, n. 7363, ha statuito che, qualora nel periodo intercorrente fra la data del licenziamento e l’emanazione della sentenza resa all’esito del giudizio di impugnazione di esso l’attività aziendale del datore di lavoro sia interamente cessata, nel caso di specie per intervenuto fallimento senza esercizio provvisorio, è preclusa al giudice la possibilità di ordinare la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato. La pronuncia in commento – che trova precedenti conformi – si pone in contrasto con altre sentenze con le quali la Suprema Corte ha invece sostenuto che anche in caso di cessazione dell’attività per fallimento può esser ordinata la reintegrazione, con ciò ricostituendo la continuità giuridica del rapporto di lavoro.