argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 1° giugno 2021, n. 15218, ha stabilito che una società creditrice può portare in deduzione le perdite su crediti, ma solo entro una finestra temporale ben precisa e cioè dalla data della sentenza che dichiara l’insolvenza del debitore al periodo d’imposta in cui si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio secondo la corretta applicazione dei principi contabili. E ciò anche per gli esercizi anteriori al 2015, laddove l’art. 101, comma 5, del TUIR deve essere interpretato alla luce del successivo comma 5 bis introdotto dall’art. 13, comma primo, lettera d) del decreto internazionalizzazione (d.lgs. 147/2015).