argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 giugno 2021, n. 16779, ha affermato che, in forza dell’art. 56 del R.D. 267/42 applicabile anche ai crediti erariali, qualora sia richiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso di un credito Iva formato durante la procedura concorsuale, l’Erario può opporre in compensazione esclusivamente i crediti sorti dopo l’apertura della procedura e non, invece, quelli formatisi in precedenza. Infatti, presupposto per la compensazione “ordinaria” è la preesistenza del credito e del controcredito alla dichiarazione di fallimento: è necessario, quindi, che i fatti costituitivi dei diversi crediti si collochino entrambi nella fase antecedente l’apertura del concorso, posto che, in vista della tutale della par condicio creditorum, il patrimonio vincolato al concorso resta insensibile ad ogni evento successivo, che incide con effetto depauperatorio su di esso.