argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 giugno 2021, n. 17216, ha statuito che per accertare il superamento della soglia minima dei debiti per la dichiarazione di fallimento, si deve far riferimento al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare e accertati alla data in cui il tribunale decide sull’istanza di fallimento. Il mancato superamento di tale limite non è oggetto di un onere probatorio a carico della società fallenda, ma deve essere riscontrato d’ufficio dal tribunale sulla base del contenuto degli atti dell’istruttoria prefallimentare, con la conseguenza che ogni eventuale incertezza in merito al ricorrere di tale condizione impedisce la dichiarazione di fallimento.