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La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 2 gennaio 2019 n. 70, (ud. 24 settembre 2018), ha annullato l’ordinanza cautelare impugnata, accogliendo uno dei motivi di ricorso presentati. In particolare, la Corte ha affermato come non sia sufficiente, ai fini del fumus commissi delicti del reato di bancarotta fraudolenta documentale, il fatto che l’imprenditore non abbia depositato presso la cancelleria del Tribunale fallimentare e/o non abbia consegnato al curatore fallimentare le scritture contabili, poi rinvenute durante una perquisizione. La mera ‘omessa consegnà, prosegue la Corte, può al più integrare il reato di cui all’art. 220 L.F. (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito).